La presente guida fornisce informazioni utili per la presentazione di una corretta istanza di iscrizione alle sezioni speciali degli Albi relative alle società tra professionisti.
L’OMCeOMB si rende disponibile a una preventiva valutazione dello statuto della società al fine di verificarne, prima della registrazione dell’atto costitutivo e della formale costituzione, l’idoneità all’iscrizione.
Normativa
Con l’entrata in vigore della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 e con successivo Decreto Ministeriale n. 34 del 8 febbraio 2013, è stata introdotta e regolamentata nel nostro ordinamento la possibilità di costituire Società tra Professionisti per l’esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari dei titoli V, VI del libro V del Codice civile.
Società tra Professionisti
Secondo quanto previsto dalla Legge n. 183 di cui sopra, possono assumere la qualifica di “Società tra professionisti” le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci:
- dei soli professionisti iscritti agli albi dei medici chirurghi o degli odontoiatri detenuti dagli OMCeO Provinciali
- dei non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
In ogni caso, il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società;
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell’attività professionale;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Per società tra professionisti, quindi, si intendono le società aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.
Le società così costituite potranno essere qualificate come “multidisciplinari” nel momento in cui prevedono l’esercizio di più attività professionali (purché regolamentate).
Iscrizione
Per lo svolgimento della sua attività, la Società tra Professionisti deve essere iscritta in apposita sezione speciale di uno o di entrambi gli albi tenuti presso l’Ordine territorialmente competente.
In caso di società “multidisciplinare”, l’istanza di iscrizione deve essere presentata per l’albo relativo all’attività individuata dallo statuto (o dall’atto costitutivo) come prevalente. Ove non dovesse essere specificata, l’iscrizione avverrà su entrambi gli Albi.
L’iscrizione all’albo comporta l’assoggettamento della società alla potestà disciplinare dell’Ordine presso cui risulta essere iscritta e al rispetto del codice di deontologia medica.
La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta dall’apposita modulistica (disponibile sul sito dell’ente).
Per le STP costituite nella forma della società semplice, l’istante può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto della società in copia autentica, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.
Il Consiglio direttivo dell'Ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni normative, iscrive la società professionale alla sezione speciale dell’Albo.
Successivamente all’avvenuta iscrizione, eventuali variazioni anagrafiche, della composizione sociale, dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunicate all'Ordine che provvederà a deliberare la modifica di quanto annotato nella sezione speciale dell’Albo.
L’oggetto sociale
L’art. 10 della legge n. 183/2011 precisa che:
- la costituzione di STP è consentita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;
- l’atto costitutivo della STP deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
L’art. 1, comma primo, lett. a) del D.M. n. 34/2013, chiarisce ulteriormente che la STP ha come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. a).
Il combinato disposto delle norme succitate consente di addivenire alla conclusione per cui l’oggetto sociale della STP coincide con l’attività professionale regolamentata esercitata in via esclusiva e da ciò ne deriva che non è possibile includere:
a) attività che non siano professionali ma imprenditoriali (fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali, o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio della professione medesima);
b) attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili alle attività previste per le professioni regolamentate.
Soci
L’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, precisa che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
a) dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante (Con riferimento alla categoria sub a), da indicazioni applicative oramai unanimi, essa è composta unicamente gli iscritti in Albi o in Elenchi, ai sensi dell’art. 2229 c.c., che siano tenuti da Ordini o Collegi professionali. Con professione regolamentata, infatti, si intende l’attività o l’insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 137/2012)).
b) di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Particolare attenzione va prestata alla categoria b).
Con socio per prestazioni tecniche si intende un socio non professionista che può svolgere prestazioni professionali che, in base a quanto disposto dall’attuale quadro normativo e dallo statuto delle società tra professionisti, non sono riservate esclusivamente ai soci professionisti.
Si tratta di un professionista che si occupa di svolgere funzioni secondarie rispetto all’attività principale della società.
Ad esempio:
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione sistemi informatici;
- Contabilità;
- Gestione marketing o social media;
Con riferimento, invece, al socio per finalità di investimento, si tratta di un soggetto che apporta capitale e che non svolge attività professionale, pur dovendo essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità
Incompatibilità e requisiti di onorabilità
La partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Con maggior dettaglio, il primo comma dell’art. 6 del D.M. 34/2013 precisa che l’incompatibilità, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo.
Ciò non toglie, tuttavia, che il professionista possa esercitare contemporaneamente la sua professione in forma individuale (o in forma associata).
Oltre all’impossibilità di partecipare ad altre STP, il socio non professionista è destinatario di ulteriori precetti, dal momento che l’art. 6 del D.M. n. 34/2013, subordina la partecipazione del socio per finalità di investimento a:
a) il possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale in cui la società è iscritta).
b) non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
d) mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
I requisiti di onorabilità previsti per il socio investitore persona fisica vengono riproposti con riferimento all’organo di amministrazione e ai legali rappresentanti del socio investitore persona giuridica.
Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integra illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
Chi può presentare domanda
Il legale rappresentante della Società tra Professionisti, quando tale Società ha la sede legale nella provincia di Monza e della Brianza.
Cosa serve per richiederla
Il legale rappresentante della Società deve presentare domanda in bollo accompagnata da tutta la documentazione indicata.
Come si preseta la richiesta
- Consegna a mano
Indirizzo: via G.B. Mauri, Monza – orari apertura sul sito www.omceomb.it. - Posta tradizionale
- PEC Indirizzo destinatario:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (se firmata digitalmente)
Tempistiche
Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato (art. 8 DPR n. 221 del 05/04/1950).
Normativa
D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 (Legge istitutiva come modificata dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3)
D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221
Legge 12 novembre 2011 n. 183
Decreto Ministero Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34
Documenti utili:
https://www.omceomb.it/professione/modulistica/moduli-utili/societ%C3%A0-tra-professionisti-stp.html
Per ulteriori chiarimenti o tematiche non trattate, consultare la normativa citata.