Ecm : obblighi e adempimenti

L’aggiornamento e la formazione professionale permanente sono un obbligo deontologico prima che giuridico (art. 19 C.D.M. 2014).
Ciò nondimeno esiste anche un obbligo legale al quale sono sottoposti tutti gli esercenti le professioni sanitarie. II sistema Ecm è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini. Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva. 

Decorrenza dell'obbligo formativo

L'obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo alla iscrizione all' albo professionale.

Obbligo formativo triennio 2020-2022

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito che l'obbligo formativo degli esercenti le professioni sanitarie per il triennio 2020-2022 è quantificabile in 150 crediti formativi (indicatori della quantità della formazione/apprendimento).

Le riduzioni previste per il triennio 2020-2022 riguardano:

  • una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150.
  • una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.
  • riduzione di 50 crediti (emergenza Covid-19) per l’anno 2020. La legge 41/2020  prevede che i professionisti che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza Covid-19 non debbano conseguire i 50 crediti Ecm del debito formativo di quell’anno.  Allo stato attuale, le modalità di inserimento della predetta fattispecie nel sito Co.Ge.A.P.S. non sono state ancora definite, né è pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte degli Organi nazionali preposti alla formazione Ecm. 
  • riduzione per i pensionati: i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale (per salturiamente si intende che non viene prodotto un reddito superiore a 5.000,00 euro) sono esentati dall’obbligo formativo. L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario sul portale CoGeAPS.

 

Esoneri ed esenzioni:

L’esonero e l’esenzione sono diritti che costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario.

Esonero

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza (ad. es. master universitari, corso di formazione in medicina generale) dà diritto all'esonero dalla formazione Ecm. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti Ecm).

Esenzione

Sono esentati dall’obbligo formativo Ecm i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di alcuni eventi ( ad. es malattia, congedo parentale, congedo obbligatorio di maternità, adozione, aspettativa per cariche pubbliche elettive). L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti Ecm ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili, ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio.
La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste.  pdf Vedi elenco esoneri ed esenzioni. (75 KB)

Dossier Formativo

Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. Il Dossier formativo può essere individuale o di gruppo. È uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell’individuo, esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione. La compilazione del Dossier formativo è facoltativa; la sua compilazione, tuttavia, dà diritto a un bonus di crediti nel debito formativo del triennio corrente e, a una riduzione di 30 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo. È previsto un ulteriore bonus di 20 crediti in caso di raggiungimento del 70% degli obiettivi prefissati. A questo proposito si sottolinea che la FNOMCEO ha creato (sia per il triennio 2017-2019, sia per quello attuale) un dossier di gruppo per tutti i medici ed odontoiatri italiani. Ciò ha garantito a tutti le relative riduzioni. Nello specifico 30 crediti assegnati nel triennio in cui è stato costruito il dossier e ulteriori 20 nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora questo sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

 Obbligo di acquisire crediti in materia di radioprotezione

Il Decreto Legislativo 101 del 2020 stabilisce che i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i  tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, debbano riservare almeno il 10% dei crediti formativi del triennio a materie di radioprotezione. Gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare, almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Si precisa che le percentuali utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad esempio, se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti. La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad esempio, se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti Ecm nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione.

Come verifico la mia posizione

Il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è l’unico organismo nazionale deputato alla gestione della posizione dei singoli professionisti nei confronti dell’obbligo formativo.
Ogni professionista può accedere con SPID o CIE al sito CoGeAPS per verificare la propria posizione, inserire eventuali crediti individuali, esoneri ed esenzioni, o creare il proprio Dossier formativo individuale.
La certificazione dell’adempimento dell’obbligo formativo è rilasciata dagli OMCeO sulla base di quanto registrato nella banca dati del CoGeAPS.

Come ottenere i crediti ecm

L’acquisizione dei crediti può essere cnseguita attraverso diverse tipologie di corsi Ecm. Ecco le principali tipologie di eventi Ecm:

  • corsi residenziali
  • formazione sul Campoc
  • corsi FAD (Formazione a Distanza)
  • webinar Ecm

Ciò significa che si è liberi di scegliere quali percorsi formativi sono più adatti tra tutti quelli proposti dai Provider Ecm accreditati dal Ministero della Salute. Qualora si decida di partecipare a uno dei sopra elencati corsi, sarà il Provider a comunicare l'acquisizione dei crediti al CoGeAPS. Oltre alla partecipazione ai corsi Ecm online o in sede, rimane possibile acquisire i crediti tramite altre attività, definite come “formazione individuale”, quali ad esempio:

  • pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche
  • partecipazione a corsi di formazione all’estero
  • autoformazione tramite la lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche.

I crediti, così ottenuti, devono essere comunicati e inseriti dal professionista accedendo al sito CoGeAPS. Si specifica che i crediti indivuduali non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale, il 20% di quello annuale.

Casi particolari

Soggiorno all’estero e formazione estera
I professionisti iscritti ad un Albo professionale che soggiornano all'estero sono comunque tenuti all’obbligo formativo.
L’attività formativa può ovviamente essere espletata tramite la formazione a distanza accreditata da Provider Italiani.
Le eventuali partecipazioni ad eventi formativi organizzati da enti dei pdf paesi riconosciuti (66 KB)  dalla CNFC danno diritto a crediti Ecm, che per essere riconosciuti dovranno essere inseriti dal professionista sanitario accedendo al sito CoGeAPS.

Medici Competenti
La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei medici competenti prevede due requisiti:
• soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale, secondo le regole in vigore nel triennio di riferimento;
• acquisizione di almeno il 70% dei crediti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il professionista interessato deve indicare a CoGeAPS di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Consulta il Manuale ECM Agenas.

Consulta le FAQ Agenas.