Considerate le richieste di chiarimento pervenute circa la liceità dell’emissione di atti da parte dei Medici di Medicina Generale, e anche da parte di qualsiasi Medico iscritto all’Ordine, che certifichino la capacità di intendere e di volere di un proprio paziente, riteniamo opportuno riportare quanto segue:

La capacità di intendere e di volere è un concetto giuridico e non medico, presunto acquisito con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) salvo prova contraria nel caso concreto, e che diviene presupposto per l’imputabilità penale (art. 85 c.p.) e la capacità di agire in atti giuridicamente rilevanti.

Tale capacità, una volta acquisita, si conserva sino al momento in cui un giudice non interviene per disporre una inabilitazione, una interdizione o l’attribuzione di un amministratore di sostegno.

In assenza di un pronunciamento di un giudice che disponga “l’incapacità” di un soggetto (valutata nel caso concreto relativamente ad un evento specifico e con l’eventuale supporto di una consulenza tecnica medica), è indubbio che, giuridicamente, il suddetto sia da ritenersi capace di intendere e di volere e, a fronte di ciò, non vi è la necessità di un atto medico che lo attesti.

Tale capacità, quindi, non è prerogativa certificabile genericamente.

Invero, è opportuno specificare che, il professionista medico potrà attestare esclusivamente la condizione clinica del paziente, astenendosi da giudizi legati espressamente all’ambito giuridico.