28 marzo 2019
A seguito dell'incontro presso la sede dell'Ordine del 6 marzo con i vertici dell'INAIL di Monza e a integrazione della precedente Comunicazione n. 1/19 del 10 gennaio 2019, si invia un utile prospetto circa le novità relative alle certificazioni INAIL
- Dal 1.01.2019 i medici ospedalieri, i medici di medicina generale e i medici del Servizio di continuità assistenziale sono obbligati alla redazione ed al rilascio dei certificati INAIL.
- La normativa prevede che tale rilascio non comporti costi a carico del paziente.
- Il certificato (primo, continuativo o definitivo) deve essere inviato in via telematica (residualmente, e sino a diverse disposizioni, in caso di non funzionamento delle procedure INAIL, il certificato può essere inviato tramite PEC all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). - Chi ancora non avesse ottenuto le credenziali di accesso al portale trova in allegato specifica modulistica. Il modulo può essere inviato tramite e-mail unitamente alla copia della carta d’identità a:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . - Le prestazioni di diagnosi e cura (rimozione gesso e punti di sutura, medicazioni, visita del paziente con ortesi e/o ausili …), si rammenta, resteranno comunque, come sino a ora, a carico dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN.
- L’eventuale prescrizione di protesi e ortesi è invece a carico dell’INAIL.
Tali indicazioni derivano dal combinato disposto delle seguenti fonti:
- Codice di Deontologia medica 2014 art. 24.
- TU 1124/65 agli articoli 53 e 94.
- DLgs. 151 del 14.9.2015 che ha modificato l’articolo 53 del TU 1124/65 e ha introdotto sanzioni (ammenda) per l’omessa certificazione.
- DPCM 21.1.17 art. 3 capo 4 lettera m (LEA).
- Definitiva conferma è venuta dai commi 526-530 dell’articolo unico della legge di stabilità 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).
- La norma dispone, per il rilascio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale, il trasferimento al Fondo Sanitario Nazionale, da parte dell'INAIL, di un importo destinato al riconoscimento economico ai medici e alle strutture sanitarie competenti del SSN e nel contempo vieta la richiesta di compenso all'assistito.
Documento da scaricare:
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modulo richiesta credenziali
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