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28 marzo 2019

A seguito dell'incontro presso la sede dell'Ordine del 6 marzo con i vertici dell'INAIL di Monza e a integrazione della precedente Comunicazione n. 1/19 del 10 gennaio 2019, si invia un utile prospetto circa le novità relative alle certificazioni INAIL

  1. Dal 1.01.2019 i medici ospedalieri, i medici di medicina generale e i medici del Servizio di continuità assistenziale sono obbligati alla redazione ed al rilascio dei certificati INAIL.
  2. La normativa prevede che tale rilascio non comporti costi a carico del paziente.
  3. Il certificato (primo, continuativo o definitivo) deve essere inviato in via telematica (residualmente, e sino a diverse disposizioni, in caso di non funzionamento delle procedure INAIL, il certificato può essere inviato tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
  4. Chi ancora non avesse ottenuto le credenziali di accesso al portale trova in allegato specifica modulistica. Il modulo può essere inviato tramite e-mail unitamente alla copia della carta d’identità a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
  5. Le prestazioni di diagnosi e cura (rimozione gesso e punti di sutura, medicazioni, visita del paziente con ortesi e/o ausili …), si rammenta, resteranno comunque, come sino a ora, a carico dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN.
  6. L’eventuale prescrizione di protesi e ortesi è invece a carico dell’INAIL.

Tali indicazioni derivano dal combinato disposto delle seguenti fonti:

  • Codice di Deontologia medica 2014 art. 24.
  • TU 1124/65 agli articoli 53 e 94.
  • DLgs. 151 del 14.9.2015 che ha modificato l’articolo 53 del TU 1124/65 e ha introdotto sanzioni (ammenda) per l’omessa certificazione.
  • DPCM 21.1.17 art. 3 capo 4 lettera m (LEA).
  • Definitiva conferma è venuta dai commi 526-530 dell’articolo unico della legge di stabilità 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62).
  • La norma dispone, per il rilascio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale, il trasferimento al Fondo Sanitario Nazionale, da parte dell'INAIL, di un importo destinato al riconoscimento economico ai medici e alle strutture sanitarie competenti del SSN e nel contempo vieta la richiesta di compenso all'assistito.

Documento da scaricare:
  pdf modulo richiesta credenziali (282 KB)

Clicca per accedere all'articolo Comunicato stampa FROMCeO - novità certificazioni INAIL

10/01/2019

Attenzione alle novità introdotte dalla recente manovra economica in tema di certificazione INAIL.

La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia comunica che i commi 526 527 528 529 e 530 della recente manovra economica prevedono che le risorse impegnate dall’INAIL per le certificazioni di infortunio e di malattia professionale vengano destinate, tramite le Regioni, mediante successivi accordi, alla retribuzione dei Medici Ospedalieri e all’aumento della quota capitaria destinata ai Medici di Medicina Generale, evitando al tempo stesso (comma 530) il rilascio di tali certificati in libera professione.

Al di là della doverosa informativa ai colleghi, si rileva l’anomalia di una norma di legge che obbliga una categoria professionale ad erogare prestazioni in assenza della certezza di un corrispettivo e della decorrenza dello stesso.

La Federazione Regionale degli Ordini, nel prendere atto della norma ormai cogente, si impegnerà a monitorare tale problematica, evidenziando come la normativa generi una situazione confusa e a rischio di inadempienze, di grave disagio e di situazioni improprie anche se comprensibili.

Ovviamente la problematica prevede aspetti di specifica competenza sindacale.

Si ricorda che il rilascio delle certificazioni INAIL, su richiesta del paziente, è obbligatoria e deve essere fatta per via telematica.

In caso di difficoltà alla trasmissione telematica è ammesso l’invio del cartaceo a cura del medico esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata).

Maggio 2018

Di seguito le note esplicative riguardo il certificato medico per attività sportiva non agonistica richieste dalla Autorità Scolastica (Estratto Circolare Sanità Lombardia n. 0009787 del 26 marzo 2018)

L’obbligo del certificato per attività sportiva non agonistica è previsto per:

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche
  • coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale

Chi fa la richiesta:

Per le attività sportive “scolastiche” la richiesta deve essere effettuata dalla autorità scolastica e non direttamente dal singolo studente

Cosa serve:

Per il rilascio del certificato, per chi non ha patologie o fattori di rischio cardiovascolare, è necessario quanto segue:

  • anamnesi e esame obiettivo con misurazione della pressione arteriosa
  • elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, fatto almeno una volta nella vita

L’elettrocardiogramma può essere effettuato e refertato non contestualmente alla visita

Chi li rilascia:

I certificati sono rilasciati dal pediatra di libera scelta (PdLS) o dal medico di medicina generale (MMG), relativamente ai propri assistiti, senza alcun onere da parte dell’assistito, essendo comprese nell’ambito dei Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa.

Elettrocardiogramma

L’ECG è erogato senza alcun onere da parte dell’assistito. A tal fine il PdLS o il MMG compilerà una richiesta su ricettario SSN (ricetta rossa) indicando esenzione I01 (Imola01) e mettendo quale quesito diagnostico/motivazione “per certificazione non agonistica richiesta dalla scuola”

L’ECG non è necessario eseguirlo ad ogni rinnovo annuale del certificato. Sarà sufficiente che il medico certificatore prenda visione del referto ECG già eseguito, sia per la certificazione sportiva sia per qualsiasi altro motivo, e riporti la data di effettuazione sul certificato stesso.

Si ricorda che se un ragazzo è già in possesso di certificato per attività sportiva agonistica, in corso di validità, non deve fare ulteriore visita per il rilascio del certificato non agonistico perché potrà presentare copia del certificato per attività sportiva agonistica.

Luglio 2015

Va precisato che la normativa sulla certificazione prevede l’obbligo di rilasciare certificati di malattia in conformità a quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica.

Pesanti sanzioni sono previste dalla legge in caso di comportamenti difformi, oltre che a rappresentare un illecito deontologico. Non è quindi in alcun modo consentito rilasciare certificazioni a pazienti non presenti di persona, ad esempio su richiesta di un parente o su richiesta telefonica.

E’ falso ideologico certificare un dato che non si è costatato di persona; è omissione di atti d’ufficio non rilasciare, al termine della prestazione medica, il certificato di malattia a chi ne ha diritto.

Si richiama inoltre l'Art. 24 del Codice Deontologico: il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

 

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