Con la presente si porta a conoscenza che in data 30 Aprile 2019, a norma dell'art. 1 comma 536 della Legge di Bilancio 2019 del 30 Dicembre 2018, é scaduto il termine entro il quale Ie strutture sanitarie private di cura, mediche e odontoiatriche (ivi compresi i poliambulatori), avrebbero dovuto dotarsi della figura del Direttore Sanitario iscritto all’Albo deIl’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno sede operativa.

Tale normativa integra le precedenti leggi in materia:

  • Legge 175/92;
  • articolo 8- ter D. Lgs 30 Dicembre 1992, n. 502;
  • Decreto Legge del 4 Luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani);
  • Decreto attuativo della legge 11 Gennaio 2018 in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (Legge Lorenzin);
  • comma 153 della Legge 4 Agosto 2017 n. 124 che regola l'attività odontoiatrica sia in forma libero professionale sia in forma societaria
  • comma 154 della Legge 4 Agosto 2017 n. 124 che prevede, per le strutture sanitarie polispecialistiche, la nomina, qualora mancasse, di un direttore sanitario per i servizi odontoiatrici ai sensi del comma 153;
  • comma 155 della Legge 4 Agosto 2017 n. 124 che prevede che “il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolga tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154”.

In tema di attività odontoiatrica si richiama che la forma giuridica con la quale essa può essere esercitata è:

  1. Partita Iva individuale: esercizio in forma singola e autonoma, tipica forma dello studio mono- professionale o dei collaboratori che lavorano presso altri colleghi o studi o società;
  2. Studio associato: anche noto come associazione professionale, che consente I’esercizio dell’attività in forma associata e che prevede almeno due professionisti medico-odontoiatri;
  3. Società tra professionisti (STP): che usufruisce di forme societarie già esistenti e collaudate (societa di capitali, di persone o cooperative) e prevede una serie di requisiti particolari che la caratterizzano quale società tra professionisti;
  4. Forma societaria, attraverso società di capitali (S.r.I. o S.p.A., anche con unico socio) formate anche da non professionisti.

Le società di non professionisti, per poter operare, devono essere dotate di un Direttore Sanitario iscritto aII’AIbo degli Odontoiatri, nonché di una autorizzazione sanitaria (ai sensi deIl’art. 8-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 502/1992) alla realizzazione e aII’esercizio rilasciata, generalmente, dal Comune (previo iter amministrativo stabilito dalla legge regionale). Tale autorizzazione viene rilasciata in presenza di requisiti strutturali minimi, definiti dalla ASL (secondo Ie indicazioni del DPR 14 gennaio 1997) in base alla tipologia di prestazioni per Ie quali si richiede l'autorizzazione;

Comunque, per qualsiasi esercizio di attività odontoiatrica (e medica) svolta in forma societaria, occorre la nomina del direttore sanitario quale organo di garanzia della struttura, iscritto all'Ordine Provinciale dove la struttura opera.

Principali compiti del Direttore Sanitario:
Il Direttore Sanitario é responsabile dei requisiti strutturali sotto il profilo igienico-sanitario, dello smaltimento dei rifiuti, della definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, delle valutazioni di qualità delle apparecchiature e dispositivi medici, della responsabilità di denunce e certificazioni, della formulazione della carta dei servizi, della gestione dei conflitti e dei contenziosi, della tutela della privacy, del controllo del personale, della gestione delle cartelle cliniche, dei controlli di farmaci , del controllo di qualità sull’attività clinica, della promozione e vigilanza sull’applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari, della definizione delle modalità di gestione in caso di urgenza, della promozione dei principi etici, garantendo il rispetto del Codice deontologico e della verifica dei titoli del personale e del rispetto delle competenze;

Si ribadisce inoltre:

  • l’obbligo di conferire I’incarico di Direttore Sanitario ad un iscritto aII’Ordine provinciale dove la struttura opera;
  • l’obbligo del Direttore Sanitario “esclusivo”;
  • l'obbligo per il Direttore Sanitario di essere presente presso la struttura secondo una percentuale oraria, come stabilita dai vari DGR regionali;
  • I’obbligo dell’indicazione del Direttore Sanitario nella pubblicità (targhe, elenchi telefonici, radio, tv, siti web, cartellonistica , sponsorizzazioni, ecc.) come da art. 4 comma 2 della Legge 175 del 1992). Tale pubblicità potrà contenere unicamente Ie informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria (comma 525 e 536 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 o Legge di Bilancio di previsione dello Stato);
  • che l'Ordine dei Medici può procedere in via disciplinare, nei confronti deII’iscritto che ha concesso la pubblicazione di messaggi valutati non corretti e segnalare tali violazioni all’Autorità per Ie Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) che esercita potere sanzionatorio d’ufficio, su denuncia dei diretti interessati (gli Ordini) o su segnalazione della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni o della Guardia di Finanza.

Si richiama quanto narra art. 69 Codice di Deontologia Medica:
"... Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa. "

Di fatto l'Ordine, organo sussidiario dello Stato, in caso di violazione delle norme deontologiche, esercita comunque il potere disciplinare e la violazione può comportare anche la sanzione della sospensione.

Utile anche il richiamo all'art 65 del Codice in tema di obblighi del sanitario:
"... Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.
Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa..."

Anche gli altri organi preposti alla sorveglianza delle norme assumono provvedimenti sanzionatori ed è bene qui ricordare, che di recente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3467/2018, ha ritenuto legittima la sospensione da parte dell'Autorità Comunale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una Struttura Sanitaria, a fronte della mancata indicazione del Direttore Sanitario sul materiale pubblicitario dalla stessa diffuso (comma 155 dell'art. 1 della legge124/2017).
Tale sentenza è già stata recepita dai Comuni di La Spezia e di Ravenna con sospensione dell'autorizzazione comunale per sei mesi.

Le Società sono poi controllate dalle Forze dell'Ordine preposte (NAS, Guardia di Finanza, Polizia Postale), dall' ATS e dal Comune ove risiede la struttura, e l'autorità comunale può quindi anche revocare l'autorizzazione all'esercizio.

É bene qui ribadire che, se la struttura ha affidato la direzione sanitaria ad un iscritto ad un Albo di una provincia differente da quella in cui ha sede, tale struttura è come se fosse "priva di direttore sanitario", e quindi a rischio di sospensione dell'autorizzazione comunale all'esercizio.

Altrettanto, il sanitario che assume la direzione sanitaria in provincia diversa da quella al cui Albo è iscritto, o continua a mantenerla senza fare il trasferimento dell'iscrizione, incorrerà in sanzioni per violazione deontologica.
A tutt'oggi, al nostro Ordine, sono arrivate richieste di iscrizione per trasferimento all'Albo degli Odontoiatri per la funzione di Direttore Sanitario ma esse non paiono proporzionali al numero delle strutture odontoiatriche o polispecialistiche presenti sul territorio.
Per questo, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, vigilerà sul rispetto del Codice Deontologico e delle altre norme inerenti da parte di tutti gli iscritti.
Al pari si sollecitano le Istituzioni e gli altri Enti a operare di conseguenza, in primis per la tutela della salute del cittadino e altresì per la lotta all'abusivismo e alla pubblicità sanitaria ingannevole nel rispetto dell'operato delle professioni sanitarie.