Si comunica che è entrata in vigore la Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), che introduce ulteriori significative novità per tutti i professionisti sanitari.

1) Recupero crediti per il triennio 2020-2022

Il primo articolo della delibera conferma al 31 dicembre 2025 il termine ultimo, già previsto dal Decreto Milleproroghe, per acquisire i crediti mancanti per il triennio 2020-2022, oltre che per quello attuale (2023-2025)

Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 30 giugno 2026, ma i crediti potranno essere acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ATTENZIONE!

Obbligo formativo triennio 2023/2025

Il completamento di questo triennio è fondamentale in quanto dal 2026 ai fini assicurativi sarà necessario aver conseguito almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale.

Ricordando che la responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo formativo ricade sul singolo professionista, si invita a ricontrollare la propria posizione alla luce delle modifiche intervenute.

2) Crediti compensativi: cosa sono e a cosa servono

I crediti ECM acquisiti dal professionista in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale dal 2014 alla fine del triennio 2026-2028 possono ora essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

I professionisti potranno acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028.

I calcoli delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal CoGeAPS che procederà con la compensazione dei trienni a partire da quello più recente, senza bisogno che il professionista intervenga manualmente.

Appendice operativa – Crediti compensativi

Con specifico riferimento all’art. 2 della presente delibera si riportano le seguenti specifiche e relativi esempi.

Eventuali deficit di crediti nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, saranno compensati da crediti eccedenti ottenuti fino al 31/12/2028.

Il Cogeaps provvederà ad effettuare i calcoli delle conformità, compensando i trienni a partire da quello più recente.

Esempio 1:

  • Situazione 2014-2016: + 20 crediti
  • Situazione 2017-2019: - 40 crediti
  • Situazione 2020-2022: - 15 crediti
  • Situazione 2023-2025: + 50 crediti
  • Saldo totale: + 15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi

Esempio 2:

  • Situazione 2014-2016: - 20 crediti
  • Situazione 2017-2019: - 30 crediti
  • Situazione 2020-2022: - 10 crediti
  • Situazione 2023-2025: + 50 crediti
  • Saldo totale: - 10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.

3) Premialità per i professionisti in regola

Ai professionisti in regola con gli obblighi formativi nei trienni 2014–2016, 2017–2019 e 2020–2022, saranno assegnati, come forma di riconoscimento, crediti bonus per i trienni successivi, proporzionalmente alla decorrenza dell’obbligo formativo triennale.

Nello specifico i professionisti sanitari che risultano già certificabili per i trienni 2014/2016,2017/2019 e 2020/2022 riceveranno un bonus di 20 crediti ECM per il triennio 2023-2025 e un bonus di 20crediti ECM per il triennio 2026/2028.

Per i professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017/2019, il bonus sarà quantificato in 15 crediti ECM per ciascun triennio (2023/2025 e 2026/2028).

Per i professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2020/2022, il bonus sarà quantificato in 10 crediti ECM per ciascun triennio (2023/2025 e 2026/2028).

Questi si aggiungono agli altri bonus già previsti dalla normativa.

L’attribuzione del bonus è automatica e sarà visibile nell’area personale del portale CoGeAPS.

Si coglie l’occasione per ricordare che anche per l’attuale triennio permane l’obbligo normativo sull’acquisizione dei crediti in materia di radioprotezione. L’obbligo formativo è consultabile nella propria area riservata sul sito del CoGeAps, nella sezione radioprotezione.

Testo Delibera