In seguito ad un nutrito numero di segnalazioni pervenute nell’ultimo periodo circa alcune inadempienze relative alla certificazione INAIL per infortunio sul lavoro ed alla sua trasmissione, si specifica quanto segue.
L’attuale art. 53 del D.P.R. 1124/1965 (così come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 151/2015) dispone espressamente che: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”.
Il medesimo articolo, oltre a rendere obbligatoria la certificazione al medico o alla struttura sanitaria (o sociosanitaria) di prima assistenza, dispone l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale da parte del medesimo soggetto che provvede alla certificazione.
La redazione, il rilascio e la trasmissione dei certificati di infortunio e malattia professionale (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea), sono, quindi, adempimento obbligatorio per i medici ospedalieri, per i medici di medicina generale e per i medici del servizio di continuità assistenziale.
Non è possibile, pertanto, opporre rifiuto alla certificazione di infortunio e, inoltre, l’emissione dei certificati INAIL non deve comportare nessun costo da parte dell’assistito.
Al fine di rendere facilmente fruibile il servizio messo a disposizione dall’INAIL per provvedere alla trasmissione delle certificazioni, si allega copia della circolare n. 25 del 2022 contenente le indicazioni utili per la regolare esecuzione della procedura.
Preme sottolineare, infine, che una condotta scorretta relativamente alla redazione e alla trasmissione dei certificati medici INAIL potrebbe configurare una ipotesi di violazione del codice di deontologia medica, oltre all’applicazione delle sanzioni espressamente previste dalla legge.