In premessa si rammenta che i medici e gli odontoiatri sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-Cov-2, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Altresì si richiama che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati
Pertanto,
in relazione alle previsioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, che apporta modificazioni al decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 N. 76
si precisa che
l’omissione o il differimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Sars-Cov-2 per gli operatori sanitari, di cui al comma 2 del suddetto DL, si applica in caso di accertato pericolo per la salute, in presenza di “specifiche condizioni cliniche documentate” e attestate dal proprio medico di Medicina Generale.
Pertanto, il Medico di Medicina Generale dovrebbe attestare, sulla base di rilievi clinici direttamente constatati ed oggettivamente documentati, che il proprio assistito si trova in condizioni cliniche tali da impedire o da rinviare la somministrazione del suddetto vaccino.
Si aggiunge che il comportamento dei medici certificatori deve essere conforme con il Codice di Deontologia Medica, con particolare riferimento agli artt. 4, 13, 24 e 31.
Il Presidente
Carlo Maria Teruzzi