Le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase 2" emanate con il DPCM del 26 aprile 2020 avranno efficacia fino al 17 maggio 2020.

Esse prevedono alcune modifiche ma sostanzialmente ribadiscono le precedenti misure di attenzione.

Per quanto riguarda la attività professionale medica e odontoiatrica è opportuno sottolineare che poco è cambiato e rimangono in vigore tutte le precedenti indicazioni.
In particolare potranno essere svolte solo le attività considerate urgenti e non differibili come in precedenza declinato nei precedenti decreti e ordinanze.

Giova pertanto ribadire che, come per gli ospedali e le strutture sanitarie convenzionate con il SSN dove deve svolgersi solo attività per urgenze e interventi non differibili, così è opportuno che ciò valga, senza soluzione di continuo con le precedenti disposizioni, anche per le attività libero professionali svolte in studi singoli o polispecialistici.

Si intende qui richiamare la professione a quel senso di responsabilità che ci ha contraddistinto nella prima fase della emergenza Covid e che ha contribuito a limitare la diffusione del contagio.
Non facciamo fughe in avanti sinché non saranno emanate precise disposizioni con i requisiti per la riapertura delle attività.
Qualora si riprendesse la attività ordinaria in carenza di indicazioni puntuali potrebbe configurarsi un ipotetico profilo di responsabilità professionale esponendo a rischio il collega che dovesse incorrere in controlli o contenziosi.

A conferma di quanto sopra si prega di porre attenzioni agli ultimi paragrafi evidenziati nella allegata Comunicazione N.91 di FNOMCeO.

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