Il Garante privacy ha adottato un provvedimento per fornire un’interpretazione uniforme della novità introdotte in ambito sanitario dal GDPR.

I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull’uso dei dati.

Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati.

Il Garante ribadisce che tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti (chiarimenti e facsimile) e chiarisce che:
"non ricadono nelle ipotesi di esenzione dall’obbligo di tenuta del registro i singoli professionisti sanitari che agiscano in libera professione, i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta (MMG/PLS), gli ospedali privati, le case di cura, le RSA e le aziende sanitarie appartenenti al SSN, nonché le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche"

Per maggiori informazioni si rinvia al sito del Garante:

Il provvedimento del Garante Privacy

L’infografica del Garante Privacy

Si ricorda che l'Ordine ha inviato a tutti gli iscritti facsimili di informativa e consenso che è possibile visionare al seguente link.